Giuramento professionale

In piena scienza e coscienza, consapevole dell’importanza dell’impegno etico, morale, di tutti i principi rivolti verso la solidarietà della vita umana e professionale che mi sto assumendo, giuro:

  1. di esercitare la libera professione di Osteopata in piena libertà, di perseguire il raggiungimento dello stato di benessere funzionale e globale della persona;
  2. di non compiere mai atti che possono provocare lesioni alla persona;
  3. di assumere sia durante l’esercizio della mia professione di Osteopata che nella vita di tutti i giorni un comportamento consono, dignitoso nel rispetto della categoria a cui appartengo;
  4. di evitare ogni atto che possa ledere il prestigio e la dignità della categoria a cui appartengo;
  5. rispettare i colleghi di tutte le categorie sanitarie anche in presenza di contrasto d’opinioni;
  6. impegnarmi con scrupolo ed impegno con le tecniche proprie dell’Osteopatia applicate alla persona che a me si rivolge, indipendentemente dai sentimenti che essa mi ispira e prescindendo da ogni differenza sia essa di tipo razziale, di colore, religiosa, spirituale, sociale, ideologica, politica affinché si possa raggiungere lo stato di benessere;
  7. di osservare il segreto su tutto ciò che mi viene confidato, che vedo o che ho veduto, inteso od intuito nell’esercizio della mia professione.

Regole d'etica nell'Osteopatia

  1. l’ Osteopatia non sostituisce e non prende il posto della medicina convenzionale;
  2. l’O. dovrà comportarsi sempre in modo cordiale con la dovuta sensibilità con i clienti e verso il pubblico. Cercare di creare un ottima relazione professionale ed essere disposti a collaborare con tutte le branche del settore sanitario e non, rispettando i vari ruoli all’interno di eventuali equipe;
  3. il rapporto professionale con il cliente dovrà essere nel rispetto reciproco e non abusare mai della reciproca fiducia:
  4. il comportamento morale deve essere sempre corretto, competente e solidale, ottimista per incentivare il miglioramento nelle prospettive anche emotive, di fiducia del cliente per progredire nell’ottenimento dello stato di benessere;
  5. l’O. può descrivere i possibili benefici ma mai assertire la capacità di “guarire” e non bisogna mai garantire il recupero totale;
  6. nei casi in cui il problema superi le competenze o non siano insite nelle mansioni che gli sono proprie, l’O. deve inviare il paziente dal medico di famiglia o dallo specialista di pertinenza;
  7. l’O. deve avere la collaborazione ed inviare allo specialista medico i casi che riguardano la tossicodipendenza o dipendenti dall’alcool, che sono psicologicamente instabili, gravemente depressi o con tendenze autolesioniste o allucinati;
  8. l’O. deve chiedere al proprio cliente se ha malattie gravi diagnosticate in quanto potrebbe accadere di scoprire durante il decorso delle sedute osteopatiche che il cliente rivela tale malattia. In questo caso, l’O. deve inviare al medico competente il cliente e mettere per iscritto il consiglio così da evitare diverse interpretazioni a salvaguardia dell’O. stesso;
  9. l’O. non deve consigliare terapie mediche, non deve scrivere una diagnosi che sia di pertinenza del medico a meno che non sia medico egli stesso in quanto non è sua competenza ed è a sua completa salvaguardia;
  10. alcuni O. possiedono la capacità di capire disfunzioni di aspetto fisico, emotivo, mentale e spirituale, in tal caso potrà consigliare al cliente di farsi visitare dal medico di competenza mettendo per iscritto tale azione;
  11. l’O. non potrà utilizzare titoli o descrizioni che facciano intendere al cliente di essere medico a meno che non sia medico egli stesso. L’O. deve essere molto chiaro nel dichiarare di non possedere qualifiche mediche ma di essere un professionista nel settore dell’Osteopatia;
  12. l’O. non può assistere le donne nel parto se non possiede requisiti specifici di ostetrico, e non può esercitare la pratica dentistica a meno chè egli stesso sia un odontoiatra;
  13. i clienti portatori di AIDS potranno essere assistiti dall’O. per sua libera scelta;
  14. l’O. non può prescrivere farmaci, erbe o quant’altro a meno chè non possieda specifica specializzazione;
  15. CONSENSO INFORMATO PER MINORI DI ANNI 16 (SEDICI)
    (ESEMPIO DI MODULO)
    Il/La/Noi sottoscritto/a/i ___________________________________________________
    quali genitori del minore:
    quale tutore del minore:
    Cognome ________________________________
    Nome __________________________________
    Nato/a a ________________________________
    Il ________________________________
    Residente in _____________________________
    Via/P.zza ______________________________
    CAP ___________________________
    CF _____________________________________________;
    chiedo/iamo al/alla (nome dell’ Osteopata) di effettuare una valutazione funzionale e conseguente trattamento sul/la figlio/a minore, dichiarando che lo/la stesso/a (nome dell’Osteopata) mi/ci ha informato che:
    - il/la (nome dell’Osteopata) esercita la professione di (indicare la professione svolta, i titoli professionali ed eventuali iscrizioni ad albi professionali o associazioni con il numero di matricola)
    - il trattamento medesimo è comunque difforme dall’intervento medico e quindi in conformità alla legge io/noi dovrei/emmo consultare un medico riguardo alla salute del mio/nostro/a bambino/a.
    Luogo _____________________
    Firma ______________________
  16. la pubblicità dovrà avere un tono confacente e non contenere nomi di malattie, menzionare guarigioni o testimonianze di clienti. Dovrà attirare l’attenzione per le tecniche osteopatiche, le qualifiche dell’O. , menzionare riferimenti generali e qualche particolarità necessaria;
  17. tutti gli Osteopati dovranno appartenere all’ A.d.O.I. (Albo degli Osteopati Italiani), per confermare che essi hanno specifiche preparazioni riconosciute come ore formative dagli organi competenti, in Italia, attualmente, in assenza di una specifica normativa di legge, l’organo è l’ASL nel rispetto delle normative di legge attualmente in vigore;
  18. prima di procedere ai trattamenti con tecniche osteopatiche, l’O. deve fornire spiegazioni esaudienti verbalmente o per iscritto concernenti le procedure necessarie per i consigli inclusi la compilazione di questionari, consensi informati, contenuto, durata e numero delle consulenze, tariffe etc.;
  19. è un diritto del cliente di accettare le eventuali applicazione di tecniche Osteopatiche e tariffe pertanto l’O. non deve atteggiarsi a sentenziare ma riconoscere i diritti del cliente stesso anche nel rifiutare una eventuale applicazione di tecniche osteopatiche o di ignorare i consigli;
  20. l’O. deve agire considerando le giuste tariffe per giustificare i procedimenti osteopatici adottati;
  21. l’O. deve tenere le schede per ogni cliente, redatte in modo leggibile per quanto riguarda le sedute osteopatiche, le date, le ore ed i consigli forniti; molto importante per una eventuale difesa riguardanti azioni negligenti ma anche di prassi eseguita in modo efficiente ed attenta;
  22. l’O. e gli impiegati del suo studio hanno l’obbligo di mantenere la segretezza su tutte le informazioni, sedute, schede di registrazione, moduli o quant’altro sarà necessario conoscere sia per procedere nell’atto osteopatico che informativo. Tutto il materiale deve essere archiviato e considerato assolutamente confidenziale. Nessuna divulgazione potrà essere effettuata a terzi anche se componenti della famiglia del cliente senza il consenso esplicito e per iscritto dello stesso tranne il caso in cui ciò dovesse essere fatto per esigenze dell’esecuzione dei procedimenti di legge, sia per Statuto che per il Tribunale competente per giurisdizione o altre necessità;
  23. l’O. deve preoccuparsi di essere in regola, in Italia, con la legge cui fa riferimento all’obbligo del segreto professionale (art. 622 c.p.) per la protezione dei dati;
  24. durante la consulenza in assenza di parere esplicito del cliente nessun terzo, anche se appartenente alla famiglia del cliente stesso, potrà assistere;
  25. l’O. ha il dovere di mantenere aggiornata la propria formazione professionale in maniera permanente onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze al progresso clinico-scientifico;
  26. l’O. ha l’obbligo ogni due anni di aggiornare la propria conoscenza in materia di Pronto Soccorso con corso idoneo BLS (Basic Life Support);
  27. “l’inosservanza dei precetti, degli obblighi dei divieti fissati dal presente indirizzo di DEONTOLOGIA OSTEOPATICA e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, saranno punibili con le sanzioni previste dalla legge vigente e dall’A.d.O.I. – Albo degli Osteopati Italiani.